venerdì 6 aprile 2012

Insensibile o realista? Seconda parte

Il giorno dopo alle 22.29 mi giunge una email in cui dice:
ciao. Ti allego la dichiarazione del pediatra. Volevo rassicurarti che nell'anno passata quando hai avuto anche tu tutti quei problemi di cui io non ho mai ricevuto dichiarazioni ufficiali di dottori che accertassero che tu non potevi muoverti trascorsi periodi più lunghi. Cmq viste le condizioni di Simone puoi venire anche sabato a prendere Luca e fare pasqua con lui. Per questi due giorni poi ci organizziamo. Come ringraziamento vi mando la bomboniera di Simone e rinnovo la mia disponibilità ad ospitare te e i nonni."
Ovviamente la mia risposta non si è fatta attendere e le ho risposto la mattina successiva (dopo aver letto la mail) che riporto:
"Ciao,

Volevo solo segnalarti che non hai allegato alcun file.  Per quanto riguarda i miei casi, cui fai genericamente cenno, specifico che se ti riferisci al mio piede, benché  non lo abbia mai usato come motivo per non venire a Latina da Luca, penso che tu conosca bene la mia storia, l'incidente avuto 23 anni fa e le implicazioni a vita (placche di ferro, chiodi, dolore, fragilità e sensibilità); se invece ti riferisci agli ultimi mesi di gravidanza di mia moglie la prova è Gabriele [figlio mio e di mia moglie] (è nato tre settimane prima del previsto - luglio 2010); se invece ti riferisci alla brutta distorsione alla caviglia di mia moglie (febbraio 2011), ho tonnellate di carta che se volevi, potevi chiedermi a tempo debito (alcune sono state presentate anche dal mio avvocato in sede di ricorso) ma che sono sempre disponibile a inoltrarti. Detto ciò sono solo alcuni eventi davvero sporadici negli 8 anni che sono venuto a Latina per vedere o per prendere Luca. Invece a partire da gennaio, per intenderci dopo l'emissione della sentenza, tu hai manifestato problemi ogni mese per i quali imponi sempre cambi di programma: a febbraio le mie proposte non andavano bene ed alla fine hai deciso tu la setttimana in cui far venire Luca e solo all'ultimo momento hai mandato tuo padre a riprenderlo in tua vece; a marzo hai saltato il week-end a causa della malattia di Giovanni; a Pasqua hai fatto saltare i piani per il ricovero di Simone.

Insensibile o realista?

Premessa: come da sentenza e da accordi mio figlio grande avrebbe dovuto trascorrere le vacanze pasquali con me e la mia famiglia per cinque giorni interi più il viaggio per venire a Torino (oggi, venerdì, sabato, domenica e lunedì) rientrando a Latina in viaggio aereo con la madre cui lo avrei accompagnato all'aeroporto di Caselle per le 8.30.
Avrebbe ... avrei ... tutti condizionali! Chissà perchè!?!

La sera di mercoledì invece alle 18.56 (3 ore prima della partenza del mio treno per Latina) mi giunge un SMS che mi annuncia la seguente e-mail:
"ciao. Causa ricovero di Simone [secondo genito e figlio del suo attuale compagno] Luca [nostro figlio] a detta dei medici non è il caso che parta lasciando questa situazione precaria. Ti manderò se vuoi dichiarazione medica. Vedremo come evolve la cosa e cercheremo un recupero. Ciao "

Il primo impatto è stato: "Non capisco il nesso tra il ricovero di Simone e Luca che detta dei medici non deve lasciare questa situazione precaria." Non sono uno psichiatra infantile ma da quello che ho sempre immaginato l'atteggiamento corretto sarebbe dovuto essere l'opposto, ovvero cogliere l'occasione per far trascorrere del tempo a Luca lontano da casa in modo che non gli fosse privato ulteriore tempo sottrattogli dall'arrivo del fratellino più piccolo e per non dover soffrire le angosce familiari per lo stato di salute del fratellino. Tanto gli aggiornamenti sul fratello li avrebbe avuto frequentemente per telefono.

Il secondo pensiero affacciatosi alla mia mente è stato di ricorrenza: già il mese scorso mi avrebbe dovuto portare a Torino il bambino (da sentenza spettava a lei portarmelo per il weekend, che oltre tutto sarebbe stato il primo caso) ma per motivi di salute del compagno nonché padre di Simone non me lo ha potuto portare, perdendo di fatto il weekend di mia spettanza.

Terzo pensiero: a questo punto cosa vuol dire "recupero"? Tanto non si riesce a recuperare neppure un weekend, figurati 5 giorni!!!

Ad ogni modo la mia risposta è stata:
"Per quanto mi spiaccia per il ricovero di Andrea non capisco il nesso con la partenza di Francesco per Torino visto che vi potreste sentire frequentemente per gli aggiornamenti. Però per non risultare insensibile al rapporto fraterno non posso fare altro che prendere atto di questa ulteriore mancata possibilità di stare con Francesco durante le festività oltre che durante i weekend a Torino.Purtroppo, visto il tuo brevissimo preavviso di 2 ore, il rimborso dei miei biglietti del treno, se ancora possibile, è solo parziale, e tra l'altro non posso spostarne la prenotazione per il fatto che la data di "recupero" è ancora da definirsi. Spero che per quell'occasione troverai modo di sdebitarti nei miei confronti, di tutta la mia famiglia ed in quelli di Francesco. Speriamo che Francesco non soffra però nel fatto di non vedere me, suo fratello e la mia famiglia per così lungo tempo.Aspetto comunque almeno un verbale di pronto soccorso e la documentazione clinica del ricovero, e una dichiarazione pediatrica degli impatti su Francesco di cui parli.Ad ogni modo mi auguro che le cose si mettano per il meglio per Andrea e che Francesco non ne soffra troppo.Ciao Marco"

domenica 19 febbraio 2012

Impressioni di padre separato

Da pochi mesi a questa parte ho veramente capito di cosa mi ha privato la donna da cui ho avuto il mio primo figlio nove anni fa e che dopo il primo anno di vita del bambino e di convivenza con lei mi ha lasciato e portato via il figlio a 800 kilometri di distanza. Ora che il mio secondogenito, nato dal rapporto con mia moglie che ho sposato quasi 4 anni fa, ha diciannove mesi mi rendo conto che la quotidianità che tanto desideravo col primo figlio è l'essenza del rapporto genitoriale. Giocare, imboccarlo, cambiare i pannolini, sgridarlo, abbracciarlo, dormire insieme, parlargli, sentirsi chiamare papà, sono gli ingredienti che se assenti non permettono di ottenere un buon piatto. La mia ex tutto ciò me lo ha tolto, mi ha privato della gioie, anche se faticose da raggiungere, lasciandomi senza niente e quelle pochissime emozioni me le sono dovute conquistare a caro prezzo, mandando giù bocconi amari, come quando pur di stare con il mio piccolo ho trascorso una settimana dove lui stava potendolo vedere al massimo 4 o 6 ore al giorno, senza poter mai dormire abbracciato con lui nemmeno per una notte. Almeno questo è avvenuto fino all'età di 6 anni, perché la madre non voleva che dormisse fuori casa dato che era piccolo, nemmeno con il padre. Giusto o sbagliato che fosse ora so che mi ha privato di quelle notti con mio figlio mentre lei se lo è tenuto nel letto fino agli 8 anni. Dov'è la giusta misura? Lei ha sempre agito per egoismo, non certo per il bene del figlio, celandosi dietro ai bisogni del figlio per i propri interessi. Ed ora che lui ha nove anni e che deve venire più spesso a Torino per sentenza del giudice continua a mettermi. I bastoni tra le ruote, ed inizia a chiamarmi in presenza di nostro figlio "il papi di Torino" probabilmente perché l'attuale convivente da cui ha avuto un'altro figlio sarà considerato "il papi di Latina". Come se io fossi morto o avessi cercato di evitare di incontrarlo per tutta la vita. Ma io sono vivo!! E voglio essere il solo papi di mio figlio, anche se quotidianamente non posso esserlo perché per lo ha portato via otto anni fa. Educativamente però io gli sto accanto e gli dò quegli insegnamenti rudimentali utili all'educazione giovanile. E voglio che i miei due figli possano stare insieme e giocare e vivere come fratelli anche se questo loro rapporto non sarà quotidiano. Nulla sarà normale nella mia vita ma non per questo non voglio cercare di viverla nel modo migliore possibile.

mercoledì 11 gennaio 2012

Finalmente la Sentenza!!!

Riporto la sentenza ricevuta a seguito del ricorso presentato lo scorso anno. Elimino le informazioni personali ma il testo è integrale:

"Con ricorso depositato in data 18/3/11, Panepinto Marco Alberto, padre del minore in epigrafe, adiva questo Tribunale per chiedere un provvedimento di modifica della regolazione della potestà genitoriale sul figlio, stabilita con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 17.4.2009. In particolare, il ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso del minore, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio anche nel proprio domicilio in Torino; disporsi una diversa regolazione degli incontri padre e figli; una diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico da 450,00 euro mensili, stabilito con il predetto decreto, a 300,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio XXXXXX, madre del minore, con comparsa, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del decreto del 17.04.2009.
All'udienza del 29.09.11, comparivano entrambi i genitori ed il Giudice procedeva all'interrogatorio libero delle parti.
Alle parti veniva concesso un termine per note conclusive; quindi acquisito il parere del P.M. M., il procedimento veniva discusso e deciso nella camera di consiglio del 6.12.11.
Tanto posto, rileva il Tribunale che nessuna modifica del decreto deve essere effettuata per quanto concerne l'affidamento del minore ed il collocamento dello stesso, essendo già stato disposto con il precedente decreto del 17.04.2009 l'affidamento in forma condivisa del minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Ritiene, invece, il Collegio che sia opportuna una diversa disciplina delle modalità degli incontri tra il padre ed il figlio, in considerazione dell'accresciuta età del minore e della nuova situazione familiare del ricorrente che ha avuto da circa un anno un altro figlio.
Si ritiene, peraltro, corretta la prospettazione del ricorrente in ordine alla necessità che anche la madre collabori nel facilitare gli incontri tra il figlio ed il padre, portando il bambino nel luogo di residenza paterna o riprendendolo al termine del prescritto periodo di visita, soprattutto in considerazione del fatto che la convivenza si era svolta in Torino e che, dunque, la scelta della resistente di fissare il proprio luogo di residenza (e di quello del figlio) in una città diversa da quella del padre, non può risolversi esclusivamente a danno di quest'ultimo. L'affida condiviso, inoltre, comporta per sua stessa definizione una paritaria assunzione di obblighi e doveri nei confronti del figlio da parte di entrambi i genitori.
Si ritiene, pertanto, di stabilire che il padre possa incontrare il figlio:
a) per sette giorni da scegliere nel periodo invernale (febbraio) o autunnale (ottobre-novembre) da concordare entro il 15 settembre di ogni anno; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nella seconda settimana di febbraio;
b) per sette giorni al termine della scuola, nel mese di giugno, da concordare con la madre; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nell'ultima settimana di giugno;
c) per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, e per una settimana durante le vacanze pasquali;
d) per 30 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre e, in mancanza di accordo dal 15 luglio al 15 agosto.
Nei predetti periodi il padre prenderà il figlio nel suo luogo di residenza e la madre lo riprenderà presso la residenza del padre.
Il padre, inoltre potrà vedere il figlio, recandosi nel suo luogo di residenza, una volta al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica sera. Una volta ogni due mesi la madre dovrà recarsi a Torino per portare il figlio da padre per il fine settimana e riprenderlo la domenica sera.
Peraltro, occorre precisare che il regime stabilito deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente.
In merito alla richiesta di variazione dell'assegno di mantenimento si osserva quanto segue.
Come noto, infatti, il pur previsto diritto dei genitori di chiedere, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo per il mantenimento dei figli, come da specifica previsione di cui all'art. 155 ter c.c., postula, secondo la costante giurisprudenza, che l'onerato dimostri la sopravvenienza di giustificati motivi di riduzione dell'entità della propria contribuzione, innanzitutto, all'interno della sua posizione economica.
Ciò posto, nella fattispecie, deve evidenziarsi, come il ricorrente abbia iniziato una nuova convivenza ed abbia avuto nel frattempo un altro figlio (cfr. verbale del 29/09/11). Lo stesso nel CUD del 2009, ha documentato un reddito di XXX, in quello del 2010, un reddito di XXXX, in quella del 2011, un reddito di XXXXX. La resistente ha documentato, nella dichiarazione dei redditi del 2009, un reddito di XXXX, in quella del 2010, un reddito di XXXX, in quella del 2011, un reddito di XXXX euro. Anche lei ha iniziato una nuova convivenza ed ha avuto un figlio piccolo da poco.
Valutate, pertanto, tutte le suddette circostanze ritiene il Tribunale, in considerazione della parziale diminuita capacità economica del padre del minore e delle condizioni economiche della resistente (che risultano migliorate rispetto all'epoca del precedente decreto di regolazione della potestà), valutata la differenza comunque esistente tra i redditi dei genitori, valutata la nuova situazione familiare del ricorrente, considerata
l'età del minore (ed i suoi presumibili bisogni), valuti i maggiori tempi di permanenza del minore con il padre, che debba essere rideterminato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente nella misura di 380,00 euro mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, previamente concordate tra le parti.
La parziale soccombenza reciproca e l'oggetto del contendere attinente a diritto indisponibile del minore giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
Infine, in ragione dell'evidente pregiudizio che il minore riceverebbe dall'ulteriore ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, atteso che verrebbero postergati gli effetti di un regolare ed armonico percorso di crescita psico-fisica, nel corso del quale è importante avere rapporti frequenti e continuativi con il genitore non convivente, il presente provvedimento dovrà essere dichiarato provvisoriamente efficace.
                  P.Q.M.
Visto l'art. 317 bis c.c.,
definitiva mente pronunciando sul ricorso presentato da Panepinto Marco Alberto per la modifica del decreto di questo Tribunale del 17/472009 di regolazione della potestà genitoriale sul figlio XXXXX, nt. a XXXX (TO) il XX/XX/20XX, a parziale modifica del suddetto decreto, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore e il collocamento dello stesso presso la madre nella provincia di residenza della stessa in Latina.
2) Stabilisce che il padre possa incontrare il figlio:
a) per sette giorni da scegliere nel periodo invernale (febbraio) o autunnale (ottobre-novembre) da concordare entro il 15 settembre di ogni anno; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nella seconda settimana di febbraio;
b) per sette giorni al termine della scuola, nel mese di giugno, da concordare con la madre; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nell'ultima settimana di giugno;
c) per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, e per una settimana durante le vacanze pasquali;
d) per 30 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre e, in mancanza di accordo dal 15 luglio al 15 agosto.
Nei predetti periodi il padre prenderà il figlio nel suo luogo di residenza e la madre lo riprenderà presso la residenza del padre.
Il padre, inoltre, potrà vedere il figlio, recandosi nel suo luogo di residenza, una volta al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica sera. Una volta ogni due mesi la madre dovrà recarsi a Torino per portare il figlio da padre per il fine settimana e riprenderlo la domenica sera.
3) Ridetermina l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in 380,00 euro mensili, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre della minore o con diversa modalità da questa indicata, oltre al 50% delle spese straordinarie: mediche, scolastiche, sportive e ricreative.
4) I genitori potranno accordarsi tra loro per modifiche di tale regolazione e diversi ulteriori periodi di relazione padre-figlio.
5) Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace stante l'urgenza di provvedere determinata dalla natura del procedimento.
6) Spese compensate.
Si comunichi per intero al P.M.M., ai genitori del minore.
Deciso in Roma il 7\12\11"

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