Riporto la sentenza ricevuta a seguito del ricorso presentato lo scorso anno. Elimino le informazioni personali ma il testo è integrale:
"Con ricorso depositato in data 18/3/11, Panepinto Marco Alberto, padre del minore in epigrafe, adiva questo Tribunale per chiedere un provvedimento di modifica della regolazione della potestà genitoriale sul figlio, stabilita con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 17.4.2009. In particolare, il ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso del minore, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio anche nel proprio domicilio in Torino; disporsi una diversa regolazione degli incontri padre e figli; una diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico da 450,00 euro mensili, stabilito con il predetto decreto, a 300,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio XXXXXX, madre del minore, con comparsa, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del decreto del 17.04.2009.
All'udienza del 29.09.11, comparivano entrambi i genitori ed il Giudice procedeva all'interrogatorio libero delle parti.
Alle parti veniva concesso un termine per note conclusive; quindi acquisito il parere del P.M. M., il procedimento veniva discusso e deciso nella camera di consiglio del 6.12.11.
Tanto posto, rileva il Tribunale che nessuna modifica del decreto deve essere effettuata per quanto concerne l'affidamento del minore ed il collocamento dello stesso, essendo già stato disposto con il precedente decreto del 17.04.2009 l'affidamento in forma condivisa del minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Ritiene, invece, il Collegio che sia opportuna una diversa disciplina delle modalità degli incontri tra il padre ed il figlio, in considerazione dell'accresciuta età del minore e della nuova situazione familiare del ricorrente che ha avuto da circa un anno un altro figlio.
Si ritiene, peraltro, corretta la prospettazione del ricorrente in ordine alla necessità che anche la madre collabori nel facilitare gli incontri tra il figlio ed il padre, portando il bambino nel luogo di residenza paterna o riprendendolo al termine del prescritto periodo di visita, soprattutto in considerazione del fatto che la convivenza si era svolta in Torino e che, dunque, la scelta della resistente di fissare il proprio luogo di residenza (e di quello del figlio) in una città diversa da quella del padre, non può risolversi esclusivamente a danno di quest'ultimo. L'affida condiviso, inoltre, comporta per sua stessa definizione una paritaria assunzione di obblighi e doveri nei confronti del figlio da parte di entrambi i genitori.
Si ritiene, pertanto, di stabilire che il padre possa incontrare il figlio:
a) per sette giorni da scegliere nel periodo invernale (febbraio) o autunnale (ottobre-novembre) da concordare entro il 15 settembre di ogni anno; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nella seconda settimana di febbraio;
b) per sette giorni al termine della scuola, nel mese di giugno, da concordare con la madre; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nell'ultima settimana di giugno;
c) per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, e per una settimana durante le vacanze pasquali;
d) per 30 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre e, in mancanza di accordo dal 15 luglio al 15 agosto.
Nei predetti periodi il padre prenderà il figlio nel suo luogo di residenza e la madre lo riprenderà presso la residenza del padre.
Il padre, inoltre potrà vedere il figlio, recandosi nel suo luogo di residenza, una volta al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica sera. Una volta ogni due mesi la madre dovrà recarsi a Torino per portare il figlio da padre per il fine settimana e riprenderlo la domenica sera.
Peraltro, occorre precisare che il regime stabilito deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente.
In merito alla richiesta di variazione dell'assegno di mantenimento si osserva quanto segue.
Come noto, infatti, il pur previsto diritto dei genitori di chiedere, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo per il mantenimento dei figli, come da specifica previsione di cui all'art. 155 ter c.c., postula, secondo la costante giurisprudenza, che l'onerato dimostri la sopravvenienza di giustificati motivi di riduzione dell'entità della propria contribuzione, innanzitutto, all'interno della sua posizione economica.
Ciò posto, nella fattispecie, deve evidenziarsi, come il ricorrente abbia iniziato una nuova convivenza ed abbia avuto nel frattempo un altro figlio (cfr. verbale del 29/09/11). Lo stesso nel CUD del 2009, ha documentato un reddito di XXX, in quello del 2010, un reddito di XXXX, in quella del 2011, un reddito di XXXXX. La resistente ha documentato, nella dichiarazione dei redditi del 2009, un reddito di XXXX, in quella del 2010, un reddito di XXXX, in quella del 2011, un reddito di XXXX euro. Anche lei ha iniziato una nuova convivenza ed ha avuto un figlio piccolo da poco.
Valutate, pertanto, tutte le suddette circostanze ritiene il Tribunale, in considerazione della parziale diminuita capacità economica del padre del minore e delle condizioni economiche della resistente (che risultano migliorate rispetto all'epoca del precedente decreto di regolazione della potestà), valutata la differenza comunque esistente tra i redditi dei genitori, valutata la nuova situazione familiare del ricorrente, considerata
l'età del minore (ed i suoi presumibili bisogni), valuti i maggiori tempi di permanenza del minore con il padre, che debba essere rideterminato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente nella misura di 380,00 euro mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, previamente concordate tra le parti.
La parziale soccombenza reciproca e l'oggetto del contendere attinente a diritto indisponibile del minore giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
Infine, in ragione dell'evidente pregiudizio che il minore riceverebbe dall'ulteriore ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, atteso che verrebbero postergati gli effetti di un regolare ed armonico percorso di crescita psico-fisica, nel corso del quale è importante avere rapporti frequenti e continuativi con il genitore non convivente, il presente provvedimento dovrà essere dichiarato provvisoriamente efficace.
P.Q.M.
Visto l'art. 317 bis c.c.,
definitiva mente pronunciando sul ricorso presentato da Panepinto Marco Alberto per la modifica del decreto di questo Tribunale del 17/472009 di regolazione della potestà genitoriale sul figlio XXXXX, nt. a XXXX (TO) il XX/XX/20XX, a parziale modifica del suddetto decreto, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore e il collocamento dello stesso presso la madre nella provincia di residenza della stessa in Latina.
2) Stabilisce che il padre possa incontrare il figlio:
a) per sette giorni da scegliere nel periodo invernale (febbraio) o autunnale (ottobre-novembre) da concordare entro il 15 settembre di ogni anno; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nella seconda settimana di febbraio;
b) per sette giorni al termine della scuola, nel mese di giugno, da concordare con la madre; in mancanza di accordo detto periodo viene fissato nell'ultima settimana di giugno;
c) per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, e per una settimana durante le vacanze pasquali;
d) per 30 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre e, in mancanza di accordo dal 15 luglio al 15 agosto.
Nei predetti periodi il padre prenderà il figlio nel suo luogo di residenza e la madre lo riprenderà presso la residenza del padre.
Il padre, inoltre, potrà vedere il figlio, recandosi nel suo luogo di residenza, una volta al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica sera. Una volta ogni due mesi la madre dovrà recarsi a Torino per portare il figlio da padre per il fine settimana e riprenderlo la domenica sera.
3) Ridetermina l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in 380,00 euro mensili, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre della minore o con diversa modalità da questa indicata, oltre al 50% delle spese straordinarie: mediche, scolastiche, sportive e ricreative.
4) I genitori potranno accordarsi tra loro per modifiche di tale regolazione e diversi ulteriori periodi di relazione padre-figlio.
5) Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace stante l'urgenza di provvedere determinata dalla natura del procedimento.
6) Spese compensate.
Si comunichi per intero al P.M.M., ai genitori del minore.
Deciso in Roma il 7\12\11"
Come vi sembra?