lunedì 13 settembre 2010

Sentenza iniqua

Tanto per essere chiari questa è la sentenza che lo scorso anno il Tribunale dei Minori di Roma mi ha notificato:

"[...] la SIGNORA ha presentato ricorso, chiedendo, [...] che il minore XXX nato ... da una relazione della stessa ricorrente con [ME], da entrambi riconoscito, rimanga affidato alla madre, con facoltà di frequentazione per il padre secondo il calendario fissato nel ricorso stesso; chiedeva altresì che l'assegno di mantenimento, già fissato dal giudice Civile di Torin nel 2005 in euro 350,00 mensili (oggi euro 377,23 con la rivalutazione ISTAT) fosse adeguato e portato a 600,00 euro o quanto meno a 500,00 euro.
Si costituiva il resistente chiedendo che fosse disposto un affido condiviso del bambino, con modalità di frequentazione con il padre così come precisate nella memoria, che comunque tenessero conto della distanza tra le rispettive residenze (Torino per il pare, Latina per il minore e la madre); chiedeva altresì la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento così come fissato del Giudice Civile di Torino.
All'udienza del gg/mm/08 comparivano le parti che confermavano sostanzialmente le rispettive richieste; i procuratori depositavano nei termini concessi memorie e note di replica e, acquisito il parere del P.M., il procedimento veniva portato in Camera di Consiglio per la decisione.
Va subito rilevato come, a modifica del provvedimento del T.M. di Torino (emesso peraltro prima dell'entrata in vigore della legge n°54/06), debba essere disposto l'affido condiviso del minore X ad entrambi i genitori con permanenza prevalente presso la madre; sul punto d'altra parte i genitori sono sostanzialmente d'accordo (v. memoria di costituzione del resistente e memorie integrative della ricorrente) e tale disciplina, oltre a garantire l'esercizio paritario della potestà genitoriale con eguale assunzione di obblighi e doveri, appare più confacente all'iknteresse del minore né via sono motivi ostativi all'applicazione dell'art. 155 CC, come modificato dalla legge n° 54/06, che prevede come scelta propritaria tale tipo di affido.
Ciò detto peraltro è necessario aggiungere le modalità di frequentazione con il padre già fissate nel decreto T.M. Torino e ciò alla luce del tempo trascorso e dell'età del minore nonchè tenendo conto delle attuali diverse residenze dei genitori; a tale proposito, pur prendendo atto della distanza non indifferente tra le rispettive abitazioni e pur considerati gli impegni lavorativi del padre, sarà opportuno che quest'ultimo non lasci trascorrere troppo tempo tra una visita e l'altra e ciò per consentire al bambino di mantenere un positivo e significativo rapporto con il padre.
Appare quindi opportuno, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori, consentire al padre tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera, nel periodo natalizio dal 24/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni, una settimana per Pasqua nonché 20 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre da fissare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Quanto all'aspetto economico, tenuto conto delle diverse esigenze del bambino in relazione all'età attuale (sei anni), va sicuramente disposto un adeguamento di quanto statuito dal Giudice Civile allorché il bambino aveva due anni; tale adeguamente dovrà altresì tenere conto delle capacità di reddito delle due parti (circa 1200,00 euro mensili la madre, circa 2100 euro mensili il padre) nonché delle spese di viaggio e soggiorno che il padre dovrà affrontare allorché si recherà dal figlio ed in definitiva appare equo fissare a carico del padre l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento del figlio, un assegno di 450,00 euro mensili, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, previamente concordate con la madre.
P.Q.M.
Visto gli artt. 155 e ss. e 317 bis C.C.
sentito il P.M.;
definitivamente pronunciando
dispone l'affidamento in forma tra i genitori condivisa del minore X nato a Moncalieri (TO) il gg/mm/aaaaa, fermo restando il collocamento presso la madre nell'abitazione ove abita attualmente;
autorizza il padre a tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, almeno un fine settimana al mese dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera, nel periodo natalizio dal 24/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni, una settimana per Pasqua nonchè 20 giorni consecuitvi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre da fissare entro il 31 maggio di ciascun anno;
obbliga il padre a versare per il mantenimento del figlio la somma di 450,00 euro mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese ed a costribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative.
Deciso in Roma il 17/4/2009. [...]"

L'affido è quindi condiviso! Riprendo l'articolo 155 del C.C.:
"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente."

Ho evidenziato in grassetto quelle frasi che rispetto alla sentenza emessa dal T.M. di Roma mi sembrano in netta contraddizione con l'articolo 155 (che dovrebbe invece essere il punto di riferimento dei giudici).
Infatti, se l'affido è condiviso, come da me richiesto e da lei negato, significa che il rapporto dovrebbe equo, o per lo meno che lo sia il più possibile. A distanza di un anno dalla sentenza invece non ho ancora la possibilità di prendere delle decisioni in merito a mio figlio; come potrei verificare se qualche mia proposta è effettivamente attuata? Quindi questo condiviso è marcatamente falso. Come si suol dire è un esclusivo mascherato da condiviso!!!
Ulteriore evidenza di ciò è quanto indicato nella sentenza a proposito della modalità di presenza del padre con il figlio in quanto prima parla di modalità di frequentazione (ed è in linea con la legge) e poi invece dice che sarà opportuno che il padre non lasci trascorrere troppo tempo tra una visita e l'altra (ma allora ricadiamo nell'esclusivo?). Poi indica il tempo che il bambino può trascorre con il padre ma poi, quando definisce l'assegno di mantenimento, tiene in conto le spese di viaggio e soggiorno che il padre dovrà affrontare allorché si recherà dal figlio(ma come, il bambino non deve, per suo interesse morale e materiale, trascorre il tempo in modalità da decidere "presso ciascun genitore"? Se presso ciascun genitore significa in una camera di albergo con il padre allora non metto nulla un discussione, ma ritengo che venga meno il principio espresso nel comma 1, ovvero che ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Chiedo a chi mi legge come sia possibile conservare rapporti con tutti i parenti se l'unico a frequentare in modo continuativo il bambino risulta essere il padre.
Ora che mi è nato il secondo genito vorrei veramente che tutta la famiglia si frequentasse regolarmente e forse l'unico modo per ottenere qualcosa è nuovamente quello di andare in giudizio. Ma potrò mai avere fiducia negli stessi giudici che già hanno deciso un anno fa con la sentenza sopra riportata? Non mi arrendo e vado avanti; vedremo come finirà!!

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